di: Piero Ricca
"La riforma dell'ordinamento giudiziario si preoccupa solo di imprimere alle toghe lo stigma del conformismo e della burocratizzazione del proprio ruolo, sterilizzandone l'indipendenza in modo da prevenire eventuali azioni di "disturbo" nei confronti dell"establishment".
Lo dice Francesco Moroni, giovane studioso che ha dedicato un saggio ("Soltanto alla legge", Effepi Editore) all'indipendenza della magistratura dal 1945 ad oggi. Con lui riepiloghiamo le principali modifiche apportate dalla riforma allo status dei magistrati.
Dottor Moroni, anzitutto come nasce questo libro?
Il libro recupera con lievi modifiche l'abbondante materiale impiegato per la stesura della mia tesi di laurea, che nasce dal tentativo di dare spessore giuridico al forte interesse per i rapporti tra politica e magistratura che ho maturato negli anni attraverso la lettura delle cronache giudiziarie. Alla vigilia dell'approvazione di una riforma destinata a scardinare il mirabile impianto garantista delineato dai Padri Costituenti per l'ordine giudiziario, mi è parso quanto mai opportuno offrire una ricostruzione rigorosa del lungo e spesso accidentato cammino percorso negli ultimi cinquant'anni per adeguare fino in fondo l'ordinamento giudiziario e la cultura professionale dei magistrati ai princìpi costituzionali. Infatti, per valutare con cognizione di causa le probabili ripercussioni negative della recente "controriforma", destinata a spezzare bruscamente quel cammino, occorre voltarsi indietro e fare tesoro della lezione del passato, che evidenzia l'incostituzionalità di un progetto volto a restaurare l'ancien régime giudiziario con la riproposizione di soluzioni normative di cui la storia ha già ampiamente dimostrato l'inutilità e la pericolosità per gli equilibri istituzionali e le garanzie dei cittadini.
Quali di queste "soluzioni" ritiene più gravi?
Questa riforma, che non introduce alcuna misura di efficienza tesa ad abbreviare i tempi processuali, si preoccupa solo di imprimere alle future toghe lo stigma del conformismo e della burocratizzazione del proprio ruolo, sterilizzandone l'indipendenza in modo da prevenire eventuali azioni di "disturbo" nei confronti dell'establishment. L'organizzazione plasma i comportamenti e condiziona l'esercizio delle funzioni. Per questo si è deciso di rispolverare vecchie ricette, come la riproposizione di una "piramide giudiziaria" egemonizzata dalla Cassazione, che dominerà la selezione dei magistrati; il rilancio di una carriera selettiva che avvilupperà i giudici in un'intricatissima rete di concorsi interni; lo svilimento delle competenze del CSM, con conseguente indebolimento del suo ruolo di garante dell'indipendenza del "terzo potere"; l'introduzione di una surrettizia separazione delle carriere tra giudici e pm; la ristrutturazione verticistica e gerarchica delle Procure della Repubblica, con buona pace di quell'azione penale diffusa che ha consentito alla magistratura requirente un esercizio egualitario del controllo di legalità.
Perché Ciampi, in prima battuta, ha rinviato alle Camere la legge?
Nel suo messaggio alle Camere, Ciampi aveva rilevato quattro profili di palese incostituzionalità della riforma: 1) il potere del Ministro della Giustizia di comunicare annualmente alle Camere i criteri di priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale; 2) l'istituzione di un ufficio di monitoraggio sugli esiti dei procedimenti; 3) la facoltà di impugnazione concessa al Guardasigilli contro le delibere del CSM riguardanti il conferimento degli uffici direttivi; 4) il sensibile ridimensionamento dei poteri del CSM nell'assegnazione, nel trasferimento e nelle promozioni dei magistrati.
Come sono stati accolti dal Parlamento questi rilievi?
In seconda lettura sono stati accolti i primi tre rilievi del Capo dello Stato, che paventava giustamente la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e le assurde persecuzioni disciplinari veicolate da una distorta applicazione dell'ufficio di monitoraggio. Quanto al resto, la maggioranza ha tirato diritto, confermando l'mpianto di partenza e limitandosi ad apportare meri ritocchi cosmetici alla disciplina dei concorsi, per salvaguardare, almeno formalmente, le prerogative costituzionali del CSM, tuttavia sostanzialmente espropriato di alcune decisive funzioni in materia di promozioni e valutazione professionale, a vantaggio di organi esterni come le commissioni concorsuali e l'istituenda Scuola della magistratura, più esposte alle perniciose influenze ministeriali. Il tutto, purtroppo, in palese violazione dell'art.105 della Costituzione.
Come cambia l'organizzazione delle Procure?
Si vuol restaurare una ferrea gerarchia all'interno degli uffici requirenti. Il Procuratore capo, che negli ultimi venticinque anni è stato una sorta di primus inter pares con funzioni organizzative e di coordinamento dei sostituti procuratori, tornerebbe ad essere investito di forti poteri di supremazia, con una sostanziale irresponsabilità. Sarà il titolare esclusivo dell'azione penale, vero e proprio "mandarino" della giustizia penale, con eccessiva discrezionalità nell'assegnazione e revoca dei fascicoli ai suoi sostituti, ridotti a semplici bracci operativi privi di reale autonomia. Sarebbe la fine di quel magistero penale diffuso, diviso e non accentrato, che ha consentito a molti pm di lavorare in piena autonomia, senza il pericolo di cavillose avocazioni da parte di un titolare dell'ufficio magari non insensibile a pressioni politiche esterne.
Ha suscitato critiche anche la limitazione della possibilità di comunicare per il singolo magistrato.
Secondo la riforma, l'unico soggetto legittimato ad interloquire con gli organi di informazione sarà il Procuratore della Repubblica, il che condannerà i suoi sostituti ad un assurdo ed assoluto silenzio, per non incorrere in responsabilità disciplinare. Mi pare un'inaccettabile ed irrazionale limitazione della libertà di informazione e di espressione dei magistrati, che non ha nulla a che spartire con l'esigenza di contrastare protagonismi deteriori o inopportune considerazioni espresse sui fatti di causa, ipotesi che peraltro sono già sanzionate dalla normativa processuale.
Com'è stato modificato il procedimento disciplinare?
Finora, l'incolpazione disciplinare presupponeva la lesione del "prestigio dell'ordine giudiziario", parametro eccessivamente generico che può comprendere tutto e il contrario di tutto, e quindi consentire accanimenti persecutori contro i giudici. Non era quindi da scartare l'idea di "tipizzare", cioè di elencare in maniera più chiara ed esplicita, alcune fattispecie di illecito disciplinare. Tuttavia, il legislatore delegato ha introdotto altre ipotesi vaghe, che aumentano il potere di interferenza dei titolari dell'azione disciplinare, come "il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia" (che sembra fatto apposta per spedire davanti al CSM i magistrati pretestuosamente accusati di uso politico della giustizia), o "il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura". Un'altra novità suscita preoccupazioni: mentre il Guardasigilli continuerà ad avere la "facoltà" di promuovere l'azione disciplinare, la riforma impone al Procuratore generale della Cassazione l'obbligo di procedere disciplinarmente, cioè il dovere di coltivare anche quegli esposti, presumibilmente strumentali, che gli imputati potranno presentare a scopo intimidatorio o ritorsivo, per appannare la credibilità del loro giudice agli occhi dell'opinione pubblica.
Come cambia il meccanismo delle promozioni?
Per poter accedere alle funzioni di Appello e di Cassazione, la riforma reintroduce i vecchi concorsi per esami e per titoli, che non premiano i meriti effettivi dimostrati nell'esercizio delle funzioni, ma solo i candidati più scaltri e "conformisti" che hanno coltivato un arido nozionismo ed esteso eleganti sentenze (i titoli, per l'appunto), ovviamente in sintonia con gli indirizzi giurisprudenziali della Cassazione, che avrà un ruolo preponderante nelle commissioni concorsuali. Il farraginoso meccanismo dei concorsi interni, oltre ad incentivare (come in passato) il conformismo a scapito della effettiva professionalità, distoglierà i magistrati dal lavoro quotidiano per impegnarli in una continua competizione carrieristica, con prevedibile allungamento dei tempi, già biblici, della giustizia. I concorsi interni sono una medicina scaduta destinata a dare il colpo di grazia al già disastrato organismo giudiziario.
Alcuni osservano che la riforma introduce surrettiziamente la separazione delle carriere.
Il passaggio dal ramo giudicante a quello requirente (o viceversa) sarà consentito, per una sola volta, entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte dopo il periodo di tirocinio, superando un concorso per titoli, previo giudizio positivo della Scuola della magistratura e con l'obbligo di trasferirsi in un altro distretto giudiziario. Ogni ulteriore passaggio sarà precluso, il che prefigura una rozza separazione delle carriere, ipocritamente mascherata dietro la più morbida formula della "separazione delle funzioni".
Un magistrato della Procura di Milano, subito bollato come "morettiano" da un editorialista del Giornale, si è dimesso, dicendosi contrario a una riforma "modello Publitalia". Esagerava?
Le polemiche dimissioni del giovane pm milanese Fabio De Siati sono il frutto di una decisione personale senz'altro sofferta e da rispettare, ma su un piano più generale possono essere lette anche come l'estrema conseguenza di un malessere condiviso da molte toghe, che paventano la riduzione della magistratura ad instrumentum regni, a corpo burocratico e gerarchizzato di funzionari che in casi di particolare rilievo politico-mediatico potrebbero preferire la via della quiete, anziché svolgere il pieno controllo di legalità sul terreno minato dei rapporti tra mafia, politica e alta finanza.
A che punto sono i decreti attuativi?
La legge delega prevede l'emissione di 15 decreti legislativi che entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, a parte la vergognosa norma "anti Caselli" che ha avuto applicazione immediata. Finora, sono stati emessi otto decreti, che spesso si limitano a ripetere quanto già espresso nella legge delega, senza risolvere alcun problema interpretativo o applicativo. Si conferma, come già rilevato da Ciampi in merito alla legge delega, la scarsa perizia di un legislatore approssimativo, che continua a coniare norme oscure all'insegna di una tecnica legislativa di bassissima lega.
Sul dopo 9 aprile le opinioni divergono. In caso di vittoria del Centrosinistra non è facile prevedere il destino di questa riforma.
Romano Prodi e il diessino Massimo Brutti hanno più volte ribadito e promesso che la riforma sarà prima sospesa e poi smantellata. Altri esponenti dell'opposizione, da Rutelli a D'Alema, da Violante a Pisapia, si sono invece prodotti in sottili distinguo ed improbabili acrobazie verbali per sostenere che alcune non meglio identificate parti della riforma potranno o dovranno essere conservate. Spero, ovviamente, che in caso di vittoria elettorale dell'Unione non vi siano ambiguità o remore nel radere al suolo questa ed altre leggi-vergogna. Mi auguro che in materia di giustizia " e non solo " il centrosinistra la smetta di sperimentare quella esiziale vocazione al compromesso che ha arrecato danni enormi sin dai tempi della Bicamerale.
Francesco Moroni
Soltanto alla legge
L'indipendenza della magistratura dal 1945 ad oggi
Effepi Libri
10 euro
