di: Francesco Baicchi
Il confronto pubblico che si è (finalmente) aperto sulla necessità di una nuova legge elettorale sembra totalmente centrato sulle conseguenze del nuovo modello sul sistema dei partiti: si contrappongono i «grandi» ai «piccoli», si valutano i benefici in termini di seggi, si dà per scontato che la stabilità dipenda dal numero delle liste, ci si chiede cosa può aiutare o danneggiare il futuro Partito Democratico. Praticamente assenti dalla scena sia la figura dell´elettore che i vincoli imposti dalla Costituzione, che nel caso si penserà ad «aggiustare».
Ma anche se la nostra Costituzione non prescrive uno specifico metodo elettorale, rinviando alla legge ordinaria, non è possibile ignorare che il esso costituisce il principale strumento con cui si realizza il dettato dell´articolo 1, che, dopo l´esplicito riferimento al sistema democratico, afferma che «la sovranità appartiene al popolo», che può esercitarla in forma delegata, ma non può rinunciarvi né esserne privato nemmeno dai suoi stessi rappresentanti, unico vincolo rimanendo il rispetto della Costituzione stessa.
La valutazione di una legge elettorale non può dunque prescindere dalle numerose indicazioni contenute nella Carta Costituzionale, che forniscono, anche se indirettamente, un quadro di riferimento ineludibile per il Legislatore, particolarmente alla luce dell´esito del referendum costituzionale del 2006, che ha riconfermato la piena validità della Carta del 1947 come fondamento della nostra Repubblica.
Oltre al citato articolo 1 (e all´articolo 139, che recita «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.»), qualunque proposta che voglia essere rispettosa della volontà popolare dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti articoli:
Art. 48 «Il voto è ... uguale, libero e segreto.» Non sono dunque lecite forme elettorali che attribuiscano «pesi» diversi al voto individuale. Il meccanismo del »premio di maggioranza» rispetta questo obbligo? E le «soglie di accesso» differenziate a seconda che una lista faccia parte o meno di una coalizione?
Art. 49. «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Dunque non dovrebbe essere lecito limitare la nascita di nuove formazioni, né ostacolare il loro accesso al Parlamento (dove si decide la politica nazionale). La riduzione del numero delle liste non può quindi essere imposta per legge: è solo una scelta politica, condivisibile ma che deve trovare attuazione nella capacità dei gruppi dirigenti.
Art. 51 «Tutti i cittadini dell´uno o dell´altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza �..». Non è dunque lecito porre ostacoli al diritto di ogni cittadina/o di presentare la propria candidatura. Le primarie garantiscono questo potere nei confronti delle burocrazie di partito, le liste bloccate e le soglie di accesso troppo alte, no.
Artt. 56, 58 e 59. Esclusi i Senatori di diritto, tutti parlamentari devono essere eletti a suffragio universale e diretto. I marchingegni (già colpevolmente presenti in leggi elettorali del passato) che escludono o limitano il rapporto di «elezione diretta» da parte degli elettori sono quanto meno discutibili.
Art. 67 : «Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Quindi non possono sussistere clausole elettorali che vincolano la permanenza in carica del parlamentare a discipline di schieramento. La norma non risolve il problema del «mercatino» dei parlamentari, che solo gli elettori, scegliendo con maggiore oculatezza i propri rappresentanti, possono risolvere.
Art. 88: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.» Nessuna volontà esterna può imporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere prima del termine naturale della legislatura. Non spetta quindi al Presidente del Consiglio decidere la durata della legislatura, che può non coincidere con quella di un governo.
Artt. 92, 94: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.». La scelta da parte del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio è vincolata solo dalla necessità che il Governo ottenga la fiducia delle due Camere. Non è dunque possibile l´elezione diretta a suffragio universale del capo del Governo.
Questi ultimi due articoli esprimono in modo inequivocabile che la sede del «potere» esercitato in nome dei cittadini è il Parlamento, la cui volontà prevale su quella dell´Esecutivo che ne dipende. Se il Presidente del Consiglio venisse eletto a suffragio universale la sua legittimazione sarebbe uguale a quella del Parlamento e potrebbero aprirsi conflitti paralizzanti.
Obiettivo di una buona legge elettorale non può dunque che essere la possibilità per gli elettori di esercitare la loro sovranità con metodo democratico; la scelta di un sistema che consenta la maggiore stabilità ed efficacia dell´esecutivo è auspicabile e possibile, ma senza contraddire questa indicazione costituzionale.
Proprio per questi motivi è necessario anche respingere, non contribuendo alla raccolta delle 500.000 firme necessarie prima, e eventualmente non andando a votare o votando no poi, il referendum-fantoccio Guzzanti-Segni, la cui approvazione per molti versi peggiorerebbe addirittura la situazione attuale.
